Domanda:
Giovedì della passata settimana andando sul terrazzo condominiale per sostituire l’antenna parabolica, ho constatato con stupore che il condomino dell’attico, adiacente al terrazzo condominiale ha aperto un passaggio per accedere al terrazzo condominiale direttamente dal suo terrazzo ad uso esclusivo, installandovi un cancello in ferro, di cui ha la chiave soltanto lui, senza peraltro chiedere autorizzazione all’assemblea. Ho chiamato l’amministratore il quale nel confermarmi che non ha concesso nessuna autorizzazione mi ha anche anticipato che l’azione seppure scorretta non è censurabile, eche comunque porterà l’argomento alla prossima assemblea. E’ giusto quanto afferma l’amministratore?(A.G. Roma)
Risposta:
Premesso che comunque chi apporta modifiche alle parti comuni ,a proprie spese, avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione o quantomeno darne notizia all’amministratore. Senza dubbio ci troviamo di fronte ad un comportamento scorretto.
Codice Civile
In verità , come anticipato dall’amministratore,l’art.1102 del codice civile recita: Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto(1). A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa(“).
Corte di Cassazione
Anche la giurisprudenza si è occupata di casi simili la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n°19207 del 21/9/2011 ha affermato“In tema di condominio negli edifici, al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell’edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l’unanimità dei consensi”. (
Pronuncia di merito
Identiche conclusioni registriamo anche da parte di una pronuncia di merito: da bparte della Corte d’Appello di Roma che con sentenza n°5344 del 21/12/2010 afferma:“Si verifica abuso della cosa comune, ai sensi della disposizione di cui all’art. 1102, quando vi sia alterazione della sua destinazione ovvero l’impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione. Pertanto nessuno deve impedire agli altri di fare uso della cosa secondo la sua destinazione e quando tale destinazione sia quella propria di una pertinenza di un’abitazione e, contemporaneamente, di una attività commerciale è normale solo l’uso che non alteri anche l’estetica, la tranquillità, il decoro e l’ordine esterno del fabbricato”. (Sulla base di tale principio la Corte ha escluso che l’appellante potesse utilizzare la corte esterna del fabbricato, nella contitolarità dell’appellante medesimo e dell’appellato, come sala all’aperto della propria attività di ristorazione
Informare tutti i condomini
Mi sento di dover ripetere che le norme di buon vicinato avrebbero previsto che l’amministratore , fosse stato avvisato dal condomino, ed avesse informato tutti gli altri condomini. Quanto al fato che non sono state consegnate le chiavi, mi sembra ovvio in quanto detto cancello immette nella proprietà esclusiva