Cassazione II sez. civile Sentenza n°4726 del 16 marzo 2016
Respinto il ricorso di un condominio
E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un condominio di Cortina,che chiedeva la l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva dichiarato nulla la delibera con cui il condominio aveva approvato l’installazione di un ascensore esterno con gabbia in muratura che limitava la visuale alla finestra di un appartamento . Infatti i Giudici hanno confermato i precedenti orientamenti della stessa corte “che per un verso, nell’insegnamento alla cui stregua, in tema di condominio di edifici, i poteri dell’assemblea, i quali sono fissati tassativamente dal codice (art. 1135 c.c.), non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda
non è consentito invadere la proprietà esclusiva
(cfr. Cass. 27.8.1991, n. 9157, ove si soggiunge, che, pertanto, non è consentito alla maggioranza dei condomini deliberare una diversa collocazione delle tubazioni comuni dell’impianto di riscaldamento in un locale di proprietà esclusiva, con pregiudizio di tale proprietà, senza il consenso del proprietario de/locale stesso; cfr., altresì, Cass. 14.12.2007, n. 26468, secondo cui, in tema di condominio, i poteri dell’assemblea condominiale possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle esclusive, soltanto quando una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l’autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o di accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell’interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini).