Corte di Cassazione ordinanza n. 28613/2022
Compravendita: la Cassazione spiega la differenza tra pertinenze e accessori
Per la Cassazione conta la volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale
Pertinenze e accessori: differenze
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 28613/2022), nella categoria delle pertinenze rientrano le cose – dotate di autonomia – che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all’ornamento di un’altra cosa, di contro, per accessori si devono intendere tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale, oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene.
Cosa dice il codice civile
Art. 817 c.c.:
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Art. 818 c.c.:
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non diversamente disposto (667,1477,1617,2811,2912). Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (816, 515 c.p.c.). La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (819,247,862,863 c.n.).
I fatti due acquirenti di un immobile avevano ottenuto dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 756/2016, l’accoglimento del gravame in relazione all’asporto da parte dei venditori, di alcuni beni, quali sanitari, luci, mobilia, impiantistica . Ne era conseguita dei venditori al risarcimento dei danni.
Avverso la decisione della Corte d’appello barese propongono ricorso i venditori
La decisione della Cassazione
Infatti la Suprema Corte prende atto “che correttamente la Corte d’appello barese ha richiamato ed applicato la distinzione tra pertinenze ed accessori. Il primo concetto, infatti, viene direttamente definito dal Codice civile come quelle cose -dotate di autonomia- che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all’ornamento di un’altra cosa (art. 817 c.c.). Per accessori, invece, devono intendersi tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale (da una dottrina definiti “accessori in senso stretto”), oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene (e pertanto definiti anche “accessori d’uso”) al quale sono materialmente uniti, a differenza delle R.G. 22647/2017 -.
omissis
esemplificativo
Esemplificativo, sul punto, è l’orientamento di questa Corte in tema di arredi e mobili, essendo stato affermato il principio per cui ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale -avuto riguardo alle cd. pertinenze “urbane” e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici- è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell’idoneità del R.G. 22647/2017 – Pagina nr. 7 di 16 Corte di Cassazione – copia non ufficiale bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé “.