Ordinanza della Cassazione n. 27175/2022
Interessantissimo pronunciamento della Suprema Corte con la recente ordinanza della Cassazione n. 27175/2022 con cui si è pronunciata sul ricorso presentato da una folta schiera di cittadini contro l’amministrazione del comune di Torino per ottenere la condanna dello stesso alla “cessazione immediata delle emissioni sonore provenienti dalla strada sulla quale affacciano le loro abitazioni originate dal fenomeno della c.d. movida, all’adozione delle misure necessarie per ricondurre tali immissioni entro i limiti della normale tollerabilità, al pagamento di una penale, in favore di ciascun attore, per ogni giorno di ritardo nell’adempiere ai predetti ordini, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.”
Giudice ordinario o amministrativo
“La questione primaria da definire in questa controversia è se il petitum sostanziale della domanda presentata dei cittadini deve essere considerata un diritto soggettivo o un interesse legittimo al fine di determinare la competenza del giudice ordinario o di quello amministrativo.
Competenza giudice ordinario
Questione che la Cassazione ha risolto pronunciando il seguente principio: “la giurisdizione nella presente controversia spetta al giudice ordinario, in ragione del principio, enunciato proprio in ambito di immissioni intollerabili per la salute umana, secondo cui l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni.
La P. A. è responsabile
Là dove le immissioni nocive provengano dal bene pubblico (o da impianto privato realizzato sulla base di provvedimento amministrativo), può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere.”