Domanda:.
Buongiorno, abito in un supercondominio, dove non riusciamo mai ad avere in assemblea la presenza di più di 3000millesimi su 10000.
Amministratore dimissionario
L’amministratore ha presentato le dimissioni già tre anni fa , prima della pandemia. Io dovrei assumere la carica di amministratore interno, ma non riusciamo mai a deliberare la nomina per mancanza del numero legale. Nessuno è contrario alla mia nomina egli assenti non hanno mai manifestato intenzione di impugnare le nostre delibere.
Risposta:
Necessaria maggioranza metà valore millesimale
Anche nel supercondominio si applica l’art. 1136 c.c., il che significa che l’amministratore deve essere eletto dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno metà del valore millesimale. Sempre che non esista una celata volontà dell’amministratore dimissionario di rimanere in carica in prorogazio.
Sentenza Cassazione a Sezioni Unite
Può esserci una via di uscita in quanto a partire da una famosa pronuncia della Corte Costituzionale a Sezioni Unite del 2005, la giurisprudenza è orientata a ritenere semplicemente annullabile una delibera assunta senza il rispetto del quorum prescritto.
Delibera sanabile, non nulla ma annullabile
Di conseguenza, la nomina dell’amministratore da parte di una maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge si risolve in un vizio sanabile qualora nei trenta giorni seguenti la delibera non sia impugnata da assenti, astenuti o dissenzienti. Quindi potreste decidere di correre questo rischio. E’ bene ricordare che, mentre per dissenzienti ed astenuti il termine decorre dalla data della delibera, il termine per gli assenti decorre dalla data di ricevimento della comunicazione. Per questo motivo è senz’altro consigliabile inviare il verbale agli assenti con raccomandata a.r., in modo da fissare con certezza il termine per l’impugnazione.