Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordinanza n. 2850 del 1 luglio 2022.
Il fatto si riferisce alla esecuzione di lavori di manutenzione della copertura di un fabbricato da parte della ditta appaltatrice che vantando ancora dei crediti nei confronti del condominio ha richiesto all’amministratore i dati dei condomini morosi completi delle rispettive quote millesimali. Nel caso specifico l’’amministratore ha comunicato al creditore soltanto i nomi e cognomi dei condomini morosi e l’importo dovuto, senza indicazione delle complete generalità, né dei dati dei beni immobili, né delle relative quote millesimali.
Penale per ritardata comunicazione
Da qui la condanna a comunicare immediatamente i dati completi alla società creditrice. Il Giudice ha anche accolto l’istanza della ditta appaltatrice ricorrente di ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 614 bis del c.p.c., di una somma a carico del condominio inadempiente per ogni giorno di eventuale ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza: somma che, tenuto conto del credito vantato e del ritardo subito dal creditore, è stata quantificata dal giudice in 50 euro per ogni giorno di ritardo.