Dovere di tutela interessi parti comuni e proprietà esclusive
Cassazione Civile Sez. 2 Sent. N°21242 / 2019
Interessantissima sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un condomino che chiedeva l’annullamento di una sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva a sua volta respinto la richiesta di annullamento di della sentenza dello stesso tribunale che aveva confermato il diritto del condominio a poter accedere (previa richiesta ex-art.700) nella cantina dei ricorrenti per eliminare la causa della fuoriuscita di liquami dalla rete fognante. Infatti la Suprema Corte, in particolare, ha premesso, in fatto, che: – era risultato provato in giudizio che gli appellanti, pur informati dal Condominio, con telegramma del 31/8/2004, della situazione di estrema urgenza che giustificava la richiesta di accesso alla loro cantina, non avevano dato il proprio consenso all’ingresso nel relativo locale, nel quale si trovava il sifone in stato di intasamento:
comportamento ostruzionistico
le testimonianze raccolte, infatti, hanno dimostrato che gli appellanti hanno avuto un comportamento di disinteresse ed, in sostanza, di ostruzionismo, negando il proprio consenso all’apertura del predetto locale; – nel telegramma che gli appellanti hanno spedito all’amministratore solo il 6/9/2004, emerge una reiterata mancanza di collaborazione poiché, in esso, la …….. aveva rappresentato all’amministratore che i convenuti non avrebbero potuto spostare il mobilio presente nella propria cantina pur potendo incaricare a tal fine una persona di famiglia o di fiducia nell’interesse della proprietà comune. La corte, quindi, sulla base di tali premesse, ha rilevato che, a norma dell’art. 12 del Regolamento di condominio, l’amministratore ha la facoltà di avvalersi dei mezzi in uso per accedere all’appartamento o nei locali chiusi quando, per guasti verificatisi nell’interno dei medesimi, vi sia l’assoluta urgenza e l’inderogabile necessità di evitare senza indugio danni all’edificio ed agli altri condomini.
Dovere di collaborazione
Ne consegue, ha proseguito la corte, che, per quanto la disposizione sia generica circa le modalità d’accesso ai locali privati, “stante il dovere di collaborazione del singolo condomino alla conservazione dei beni comuni nonché l’onere previsto per il proprietario dall’art. 843 c.c., la citata disposizione condominiale non può esimere il singolo condomino dal consentire l’ingresso da parte dell’amministratore, onde far effettuale il ripristino del bene comune”. Ed infatti, ha proseguito la corte, in materia di condominio negli edifici, il condominio ha il diritto e l’obbligo di deliberare e di eseguire opere di riparazione e manutenzione a protezione delle proprietà comuni al fine di evitare danni alle proprietà esclusive dei condomini e dei terzi, per cui, in mancanza della collaborazione dei condomini al riguardo, l’amministratore può agire in giudizio, in rappresentanza del condominio, per far valere tale diritto, sia in sede cautelare (art. 1130 n. 4 c.c.) che di merito (art. 1131 c.c.).