Ad integrazione della sentenza n °28920/2011 pubblicata integralmente sul ns sito il 30/12/2011
Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. – Sent. del 27.12.2011, n. 28920
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un condomino contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che a sua volta aveva respinto l’appello dello stesso condomino volto ad annullare la sentenza del Tribunale del capoluogo sardo che aveva respinto la richiesta di annullamento della delibera con cui il condominio aveva negato l’autorizzazione all’installazione di un ascensore esterno che avrebbe occupato, (di fatto rendendola inagibile allo scopo originario) una parte dell’area comune destinata a parcheggio auto
Gli Ermellini hanno evidenziato come “la Corte territoriale, esaminati la relazione ed i disegni allegati alla stessa, ha accertato che l’installazione dell’ascensore avrebbe arrecato agli altri condomini un pregiudizio serio e grave: a) avrebbe limitato lo spazio di manovra e di superficie di parcheggio nell’area del cortile condominiale; b) avrebbe apportato una limitazione alle vedute dei condomini e una limitazione all’illuminazione degli stessi appartamenti ; c) l’eventuale utilizzazione dell’ascensore da parte degli altri condomini avrebbe richiesto una trasformazione di uso di una camera del singolo appartamento se attualmente adibita a camera da letto.
La Corte d’Appello ha accertato
Questi dati, oggettivamente riscontrati e riscontrabili, consentono di apprezzare la decisione della Corte territoriale laddove ha ritenuto di applicare la normativa di cui agli artt. 1120 e 1102 cod. civ. e conseguentemente di escludere il diritto del C. ad installare un ascensore con pregiudizio a carico della cosa comune. 2.1.b). Va osservato che ai sensi degli artt. 1120 e102 cod. civ. ogni condomino può servirsi della cosa comune ed apportare le modificazioni necessarie per il miglior godimento, a condizione: a) che ponga il costo delle modificazioni a proprio carico e b) che la modificazione (che si intende realizzare non alteri la destinazione della cosa comune e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto.
Indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera
Sicché, come pure ha affermato questa Corte in altre occasioni, neI rispetto delle condizioni di cui si è detto, ha facoltà di installare nella tromba della scale dell’edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condomini, indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che abbia respinto la sua proposta al riguardo (sent. n. 1781 del 12/02/1993). 2.1.c). Nè è pensabile che la legge n. 13 del 1998, preposta a favorire le opere che eliminano le barriere architettoniche negli edifici privati, abbia previsto delle deroghe rispetto alla normativa appena richiamata. Piuttosto, l’art. 2 di questa legge stabilisce che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sono approvate dall’assemblea del condominio con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, cod. civ. ma, quelle deliberazioni, devono rispettare i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ.
Parte comune inservibile ad un solo condomino
Ciò significa che non può essere consentita, tra l’altro, quell’opera (come nel caso in esame, l’installazione di un ascensore) che rende talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. 2.2.
Ed infine, non merita particolare attenzione l’assunto del ricorrente secondo il quale la Corte territoriale non avrebbe operato un equo bilanciamento degli interessi contrapposti: dell’interesse del condominio a non subire pregiudizio o limitazioni e dell’interesse di C. di raggiungere comodamente la propria abitazione, perché la Corte territoriale si è fatta carico anche di questo ulteriore profilo,
La servo scala poteva soddisfare le esigenze del richiedente
laddove ha affermato che gli interessi contrapposti avrebbero potuto trovare composizione con la realizzazione di un servo scala, per quanto lo stesso fosse realizzabile e accettato dai condomini.
Condanna al pagamento delle spese
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cpc., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.