Cassazione III Sezione Civile e SS.UU. sentenza 1289/2012
Ad integrazione della sentenza pubblicata integralmente sul ns sito l’8/2/2012 evidenziamo come la Corte ha annullato un decreto ingiuntivo nei confronti di un singolo condomino in quanto precedentemente non era stato messo in condizione di conoscere l’atto di ed eventualmente di adempiervi quale obbligato in solido.
Per richiedere decreto al singolo condomino necessario notificargli il precetto
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella fattispecie ha rimarcato come: “ Le direttive ermeneutiche esposte valgono per le obbligazioni facenti capo ai gruppi organizzati, ma non personificati.
Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del “condominio” – in realtà, ascritte ai singoli condomini – si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e la eadem causa obbligandi la unicità della causa: il contratto da cui l’obbligazione ha origine. E’ discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum), che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell’interesse e in favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l’impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento etc). L’obbligazione dei condomini (condebitori), invece, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.
Orbene, nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini.”