Cassazione Civile Sez. Ord. 2 Num. 19754 Anno 2022
Annullato ampliamento servitù di passaggio
La Suprema Corte nell’accogliere il ricorso presentato da due proprietari di un fondo su cui esisteva ab-origine una servitù di passaggio a favore dei proprietari di un fondo limitrofo, per la cancellazione di una sentenza della Corte d’ Appello di Bergamo che aveva acconsentito alla richiesta, presentata da questi ultimi, di poter esercitare il proprio diritto di passaggio utilizzando una motocarriola, ha chiarito il principio che deve regolamentare l’ampliamento coattivo della servitù di passaggio.
Infatti La Corte a margine della decisione ha puntualizzato:
Condizioni per ampliamento coattivo
«L’ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall’art. 1051, terzo comma, c.c., va riferito alla estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l’eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo». Ric. 2017 n. 22949 sez. 52 – ud. 2