Importante chiarimento della Suprema Corte
Cassazione civile Sez. 2 Num. 2 Ord. 2954 Anno 2022
Partecipanti al Supercondominio sono i condomini
Nell’accogliere il ricorso presentato da un condominio per la cancellazione della sentenza d’Appello di Torino che aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verbania aveva respinto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo che un Supercondominio aveva richiesto nei confronti di un condominio per conto dei suoi componenti, la Suprema Corte ha specificato in modo chiaro i rapporti tra Supercondominio, Condominii facenti parte dello stesso e condomini ad essi partecipanti.
Gli Ermellini affermano: “E tanto perché, a fronte della costituzione di un supercondominio, si applica la disciplina del condominio, con la conseguenza che partecipanti ad esso sono i singoli condòmini dei vari edifici e non i condomini.
L’amministratore deve agire nei confronti dei singoli
Sicché l’amministratore del supercondominio può agire per il recupero dei contributi relativi ai beni comuni al supercondominio nei confronti dei singoli partecipanti. La legittimazione del condominio non si giustifica neanche in mera rappresentanza dei condòmini di ogni condominio, poiché, a fronte 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale dell’individuazione dei partecipanti al supercondominio nei singoli condòmini degli edifici, quali titolari pro quota sulle parti comuni e con l’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione, l’amministratore del supercondominio può chiedere il pagamento di detti oneri direttamente ai partecipanti e non all’amministratore dei singoli condomìni, in qualità di rappresentante dei condòmini di quel condominio. Infatti, l’amministratore del condominio rappresenta i condòmini nei rapporti con i terzi nelle sole controversie che riguardano interessi comuni al condominio, e non già nei rapporti che i singoli condòmini possono direttamente intrattenere con il supercondominio, di cui i condòmini sono partecipanti. .
Per costituire il Supercondominio necessita la volontà dei singoli
Omississ………………….. Inoltre, sul fatto che parti del supercondominio siano i singoli condòmini e non i condomìni, si evidenzia che, ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c. (quali, ad esempio, il viale d’ingresso, l’impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condòmini dei singoli fabbricati la titolarità pro quota su tali parti comuni e l’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27094 del 15/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 17332 del 17/08/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2305 del 31/01/2008). Il supercondominio, pertanto, non è un ente di gestione che accorpa altri enti di gestione, cioè i condomìni, ma è una comunione qualificata di cui fanno parte direttamente i condòmini, ossia una collettività di condòmini accomunati dal vincolo funzionale che ricorre tra parti comuni a più unità immobiliari o a più edifici ovvero a più condomìni di unità immobiliari ex art. 1117-bis c.c.
Risponde il singolo condomino
Conclusione, questa, che giustifica la definizione della figura anche in termini di condominio complesso. 7.3.- In ultimo, sul potere dell’amministratore del supercondominio di chiedere il pagamento degli oneri direttamente ai condòmini, si precisa che le delibere dell’assemblea del supercondominio hanno efficacia diretta e immediata nei confronti dei singoli condòmini degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale. Da ciò deriva che, nell’ipotesi in cui la delibera sia relativa al pagamento di quote inerenti alla ripartizione delle spese dei servizi del supercondominio, l’amministratore del supercondominio potrà richiedere 7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale l’adempimento delle rispettive quote di spesa direttamente ai singoli condòmini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19939 del 14/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 15476 del 06/12/2001).”