Se l’immobile è ceduto libero da gravami
Cassazione Civile Sez. 2 Ord. Num. 14531 pubblicata 9 maggio 2022
Interessante sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un condomina, cha avendo pagato al condominio i debiti lasciati dalla precedente proprietaria relativi a periodi antecedenti l’anno del rogito e quello precedente, aveva richiesto alla Corte d’Appello della Capitale che la venditrice fosse condannata a rifondere la stessa acquirente delle somme versate e che la Corte di merito aveva respinto con la motivazione che la solidarietà tra venditore e acquirente è limitata all’anno in corso ed a quello antecedente e che quindi la condomina acquirente non era obbligata al pagamento nei confronti del condominio.
Non costituisce pagamento di terzo
Trattasi all’evidenza non già di fattispecie di pagamento di terzo, come ritenuto dalla Corte di merito, in quanto pagamento non avvenuto spontaneamente bensì a seguito di richiesta del Condominio creditore, per cui sarebbe al più configurabile una ipotesi di indebito soggettivo “ex latere solventis” per essere il pagamento dovuto ad errore ex art. 2036 c.c. In altri termini, sulla XXXXXXX non gravava alcun obbligo a saldare il debito che era pacificamente maturato in capo alla precedente condomina ed essendo tra le parti intervenuta la scrittura privata che ha disciplinato i loro rapporti interni, spetta all’acquirente legittimamente l’esercizio dell’azione di indebito soggettivo nei confronti della sua dante causa.
Determinante accordo tra le parti
D’altra parte anche la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, circa la comunicazione di invalidità delle deliberazioni poste a base degli oneri condominiali pretesi, costituisce un obiter dictum giacchè al condomino, che abbia versato al Condominio la parte di oneri dovuta dalla precedente condomina (sempre, beninteso, nel regime antecedente alla garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), onde poter ottenere il rimborso di quanto da ella corrisposto, le deve essere consentito di avvalersi di azione per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dalla condomina insolvente (cfr. Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009 n. 9946).