Solo il titolare dei diritti reali risponde al condominio
Cassazione Civile Sez. 6 Ordinanza Num. 16613 Anno 2022
La Suprema Corte nel cancellare una sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva respinto la richiesta di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale del capoluogo pugliese nei confronti di una signora assegnataria di un immobile a seguito di sentenza di separazione ha enunciato il seguente principio: “l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento “sui generis”