Cassazione Civile Sez. 6 Ord. Num. 20007 Anno 2022
Clausola vessatoria e codice del consumo
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società costruttrice ,condomina, che opponendosi al decreto ingiuntivo presentato dal condominio, e cassato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva respinto l’opposizione al decreto che intimava alla società il pagamento delle quote condominiali relative agli immobili invenduti, contrariamente a quanto previsto dal regolamento di condominio contrattuale.
Principio
La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio:“la clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell’edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice nell’ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall’alienante, o sull’obbligo di pagamento del prezzo gravante sull’acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l’obbligo del venditore di contribuire alle spese per Corte di Cassazione – copia non ufficiale 10 di 10 le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano”.