Legge n°82/1994
E’ tempo di lotta alle zanzare, di disinfestazioni e di derattizzazioni ma forse non tutti sono a conoscenza che le imprese che effettuano tali servizi in ottemperanza alla legge n°82 del 1994 debbono essere iscritte nel registro provinciale con specifica delle attività per cui sono abilitate: “Art.1 Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate “imprese di pulizia”, sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge..
Sanzioni alle imprese
La stessa legge prevede sanzioni per l’impresa inadempiente “Art 6 comma 3 Qualora l’impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell’impresa individuale, l’institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
Anche l’amministratore rischia la multa
La stessa legge prevede sanzioni anche per gli amministratori che sottoscrivano contratti con imprese non iscritte o cancellate dal suddetto registro. “art.6 comma 4 A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese” artigiane o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.
Ordinanze comunali
Ovviamente il rispetto di tali norme non esime le imprese, i condomini, gli amministratori dall’ attenersi a quelle che possono essere le disposizioni in materia contenute nelle varie ordinanze dei singoli comuni.