necessaria delibera a maggioranza
Tribunale Firenze sentenza n°1842/2022
Interessante sentenza del Tribunale di Firenze che chiarisce ulteriormente l’applicazione degli interventi che possono usufruire del superbonus, infatti i Giudici di merito hanno risposto negativamente ad un condomino che chiedeva la conferma del suo diritto di accedere at terrazzo dell’appartamento soprastante per poter realizzare interventi per la realizzazione del cappotto termico sulle pareti del proprio appartamento, situato al primo piano dell’edificio. Il Tribunale ritenendo, che trattandosi comunque di intervento su parti comuni, è necessaria la delibera a maggioranza del condominio, ed ha così sentenziato: “Gli interventi sulle pareti condominiali che gli atteri intendono eseguire, a salvaguardia dell’immobile di loro proprietà esclusiva, devono inquadrarsi nell’ambito di applicazione dell’art. 1120 c.c., perché volti a “ migliorare la salubrità degli edifici” o “per il contenimento del consumo energetico”. Ne discende che tale opera, ai sensi dell’art. 1120 c.c. co 2 c.c., può essere deliberata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Trattasi, quindi, di interventi che interessano parti comuni dell’edificio condominiale, come individuate dall’art. 1117 c.c., volti al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato consistente nella realizzazione di un isolamento termico di alcune superfici che interessano l’involucro dell’edificio: tali interventi, pacificamente, non sono sati approvati dal Condominio, la cui delibera è, al contrario, necessaria, con le maggioranze prescritte dagli artt.1120 e 1136 c.c..
Ne discende l’insussistenza del diritto degli attori, in assenza della necessaria prevista delibera di approvazione condominiale, all’esecuzione degli interventi di esecuzione del cappotto termico sulle pareti condominiali dell’edificio e, conseguentemente, ad accedere alla terrazza di proprietà della società convenuta per l’esecuzione degli stessi.”