Tribunale di Roma sentenza 7159/2022 pubblicata il 10 maggio 2022
Il Tribunale di Roma respingendo la richiesta di un condominio che chiedeva la rimozione e la rimessa in pristino di una porta aperta sul pianerottolo condominiale per consentire l’accesso autonomo al mini appartamento ottenuto dal frazionamento dell’+appartamento originario, ha sancito la legittimità di tale intervento.
non è stata compromessa
Il Giudice di merito, ordinata la CTU e sentiti e necessari chiarimenti, . appurato che “l’apertura della porta non interessa la struttura portante dell’edificio, di conseguenza, non è stata compromessa la stabilità dell’edificio stesso” ha sentenziato :“Alla luce delle risultanze tecniche, deve affermarsi che l’ occupazione dello spazio condominiale costituito dall’intercapedine, seppure certamente in misura non indifferente, non ne esclude, e neppure limita, l’utilizzazione da parte del condominio e, in generale, degli altri condomini. Tale spazio è infatti pacificamente e da sempre utilizzato esclusivamente per il passaggio dei tubi e dei cavi condominiali , e non si vede quale altro utilizzo possa essere fatto di tale spazio.
non é possibile utilizzo diverso
Ne deriva che , non incidendo l’ apertura della porta su tale concreta facoltà di utilizzo del bene – che pare l’unica possibile – , appaiono rispettati i limiti stabiliti dall’ art. 1102 c.c.”