Nulle le delibere su proprietà esclusiva
Cassazione VI Sezione Civile Ordinanza numero. 16953 Anno 2022
.La Suprema Corte accogliendo il ricorso di un condomino contro la Sentenza della Corte d’Appello di Genova che a Sua volta aveva respinto il ricorso volto ad annullare quattro delibera di un condominio con le quali venivano approvati sia i lavori di rifacimento completo della facciata che la relativa ripartizione delle spese. Tali lavori comprendevano anche il rifacimento di una parte della facciata che da atto notarile era rimasta di proprietà esclusiva e quindi non comune. Gli Ermellini hanno evidenziato: l’impossibilità giuridica dell’oggetto, in particolare, va valutata in relazione alle “attribuzioni” proprie dell’assemblea: l’assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni. Perciò, l’assemblea non può “occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi”.