Ordinanza Cassazione Civile n°11463/21
Un condomino, proprietario di un appartamento sotto tetto, che presentava infiltrazioni da acqua piovana, dopo aver fatto eseguire i lavori di ripristino del tetto, ha richiesto, con decreto ingiuntivo di fronte al giudice di Pace, la quota di spettanza al proprietario dell’appartamento sottostante. Quest’ultimo ha presentato opposizione, accolta dal Tribunale di Foggia che ha annullato il decreto, non avendo ritenuto provata l’urgenza dell’intervento. Il condomino ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere la revisione del provvedimento di merito, contestando anche l’applicazione dell’art.1110 anziché del 1134 del Codice Civile.
La Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con ordinanza n°11463721, così si è pronunciata “quanto al rapporto tra la disciplina dettata dall’art. 1110 c.c. e l’art. 1134 c.c. il collegio, a fini nomofilattici, intende dare continuità al seguente principio di diritto: «Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l’urgenza dei lavori» (Sez. 2, Sent. n. 33158 del 2019). 5. Il ricorso è rigettato.”