Domanda: Buonasera sono un cittadino che sta utilizzando il superbonus ed il sisma bonus sia nell’abitazione principale in condominio, dove stiamo realizzando il cappotto termico, che nella seconda casa di campagna dove facendo il sisma bonus sto installando il fotovoltaico, quindi rientro nei termini di legge con due unità immobiliari. Posseggo anche un terzo appartamento, sempre a Roma dove abita mia figlia con la sua famiglia, anche qui in condominio, dove vorrebbero utilizzare il superbonus, posso aderire anch’io all’agevolazione? (C.A.Roma)
Risposta: La circolare n° 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate specifica che ”i contribuenti, persone fisiche, possono beneficiare del Superbonus relativamente e spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Lla stessa circolare 24/2020 prevede che per il diritto all’agevolazione spetta alle persone fisiche che sostengono le spese, le quali debbono detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, e comprende esplicitamente fra i titoli idonei anche il detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato d’uso gratuito, come credo sia il suo caso, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, che mi sembra scontato.