Cassazione Civile Sez. 2 Sent. Num. 25791 Data pubblicazione: 14/12/2016
Importantissima sentenza con cui la Suprema Corte ha definito in modo incontestabile i termini per l’impugnazione di una delibera condominiale. Infatti, su ricorso di una condomina, per l’impugnazione di una delibera che il tribunale aveva sospeso in prima istanza poi dichiarandola inammissibile, per tardiva presentazione dell’impugnativa, dalla stessa corte.
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva confermato il parere del lo stesso Tribunale, la condomina ha presentato ricorso e gli Ermellini hanno precisato che” la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, e5) quella che la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. In conclusione, poiché la sentenza gravata ha fatto applicazione della diversa regola secondo cui la comunicazione si ha per eseguita dalla data rilascio dell’avviso di giacenza, la stessa va cassata con rinvio per nuovo esame sulla tempestività della impugnazione avverso la delibera condominiale, sulla scorta del principio esposto e, se del caso, per esame nel merito.”