Cass.II Sez. Civ. n. 724 / 15 gennaio 2020
Interessante ordinanza della Suprema Corte che accogliendo il ricorso di un condomino (apparente) ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che aveva confermato la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore che a sua volta aveva rigettato l’opposizione che il condomino (apparente) aveva presentato contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su richiesta del condominio, per lavori straordinari.
Ed invero la Corte ha affermato il principio secondo cui “In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale – come il venditore il quale, pur dopo il trasferimento di proprietà non comunicato all’amministratore abbia continuato a comportarsi da proprietario – difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d’altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condomíniale” (Cass. Sez. U, Sentenza n.5035 del 08/04/2002, Rv.554784; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.23994 del 27/12/2004, Rv.578502; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1627 del 25/01/2007, Rv.595736; Cass. Sez. 2, Sentenza n.17039 del 03/08/2007, Rv.599349; Cass. Sez. 2, Sentenza n.17619 del 10/08/2007, Rv.599346; Cass. Sez.2,Sentenza n.22089 del 22/10/2007, Rv.600067; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.23621 del 09/10/2017, Rv. 646793).