Dal 21 dicembre 2021 gli imprenditori committenti devono comunicare preventivamente l’attivazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale come previsto dall’articolo 13 del dl n. 146/2021 convertito con la legge n. 215/2021. L’obbligo riguarda l’impiego di lavoratori autonomi occasionali ricompresi nell’art. 2222 del codice civile. La sanzione per omessa o ritardata Comunicazione va da un minimo di 500 a 2.500 euro per lavoratore.
E’ operativa dal 28 marzo la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni. Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura di comunicazione via e-mail. online.
Si tratta di una nuova modalità di comunicazione preventiva volta a sostituire l’attuale provvisoria procedura di invio, tramite posta elettronica, dei dati relativi alle prestazioni.
I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:
- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
– la corresponsione di un corrispettivo.
Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.
Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.
Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Dal 28 marzo la Comunicazione va effettuata con modalità telematica unificata a livello nazionale, le cui istruzioni e regole sono contenute nel DM Lavoro 220/2022.
Per i casi più urgenti, la legge prevede una comunicazione in due tempi: il giorno precedente all’inizio della prestazione in forma sintetica con modello Unificato URG ed entro i cinque giorni successivi in versione completa. Sono escluse da questo nuovo obbligo le prestazioni dei co.co.co., i rapporti di lavoro occasionali (ex voucher), le professioni intellettuali e quelle dei rider autonomi.