La interessante pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione.
La Cassazione respinge il ricorso di una condomina contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva a sua volta respinto la richiesta della stessa volta ad ottenere l’ordine di ripristino dei luoghi nei confronti di altro condomino.
Quest’ultimo aveva trasformato in terrazza – di copertura ad uso esclusivo – parte del tetto a falda sovrastante la propria unità immobiliare.
I Giudici della Suprema Corte hanno confermato il loro recente orientamento secondo il quale: “il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali (Cass. Sez. 2, 29/01/2021, n. 2126; Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107.”
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