Cassazione Civile ° 20039/2016
La Suprema Corte nel respingere un ricorso avverso ad una sentenza della Corte d’Appello di Salerno ha ribadito e precisato le condizioni necessarie per poter vantare l’usucapione su parti comuni: “Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune, pertanto, deve provare di averla sottratta all’uso comune per il periodo utile all’usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l’intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l’imprescrittibilità del diritto in comproprietà (Cass. 2-3-1998 n. 2261)”
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