Cosi ha stabilito il tribunale di Bergamo, con la sentenza n°1189 del 16 giugno 2021, decidendo in merito alla richiesta che due condomini proprietari del piano attico avevano rivolto allo stesso Tribunale per sentir condannare il condominio e per esso l’amministratore a far cessare l’impedimento che lo zerbino posto da un altro condomino costituiva al libero accesso al loro locale mansarda adiacente.
Il tribunale ha ritenuto che: “Nel caso in discussione, la difesa di parte attrice ha dedotto che il posizionamento da parte dei condomini … e … di uno zerbino di grandi dimensioni sul pianerottolo comune del terzo piano dell’edificio condominiale pregiudica il diritto di proprietà esclusiva di …, in quanto preclude ad essi l’accesso al locale mansarda attraverso la porta ivi collocata. Va pertanto esclusa sia la legittimazione passiva sia la legittimazione attiva dell’amministratore: la prima perché il pregiudizio lamentato dagli attori ha origine estranea alle parti comuni, ma deriva dalla condotta di due condomini; la seconda perché la suddetta condotta, così come delineata, non pregiudica le parti comuni, ma la proprietà esclusiva degli attori.” (Umberto Anitori)
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