E’ principio ormai consolidato che il condomino possa chiedere di vedere i documenti contabili del condominio, in vista dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto e per il riparto delle spese, così da poter effettuare un controllo sugli stessi.
Nel caso in cui, detta richiesta generi oneri di carattere economico, o risulti contraria ai principi di correttezza può essere rigettata da parte dell’amministratore, ma dovrà motivare puntualmente il rifiuto. Ciò è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 4445/2020.
La fattispecie
Un condomino impugnava la delibera condominiale, affinché venisse dichiarata nulla o annullabile, in quanto riteneva che venisse leso il suo diritto di esaminare la documentazione contabile relativa al consuntivo 2009 e il relativo riparto, oggetto della decisione impugnata.
Il Tribunale rigettava la domanda del ricorrente perché dagli atti non emerse nessuna lesione del diritto ad esaminare i documenti, il condomino si rivolse alla Corte d’Appello; ma risultò ancora soccombente.
Concludendo
La Cassazione con l’ordinanza sopra citata confermava il principio in base al quale ogni condomino ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento e senza indicare le ragioni, di poter visionare ed estrarre copia dei documenti contabili “purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio.”
Il condomino ha senz’altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale e che a tale diritto corrisponde l’onere dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto.