Il D.P.R. n. 151/2011 contiene un allegato che prevede particolari norme da applicare agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Nello specifico dovranno adeguarsi alle disposizioni entro i seguenti termini:
– due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, per le disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
– un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.
Prestazione antincendio
La norma aggiorna i Livelli di Prestazione Antincendio (L.P.) riconosciuti in relazione all’altezza antincendio dell’edificio ovvero l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso:
– L.P.0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri;
– L.P.1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri;
– L.P.2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 fino a 80 metri;
– L.P.3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ciascuna categoria vengono stabiliti i compiti e le funzioni del Responsabile dell’attività e degli occupanti.
Misure antincendio preventive
Per le categorie L.P.1 e L.P.3 si parla di:
– GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo – gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza;
– Misure antincendio preventive: misure tecnico – gestionali, integrative che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio;ì.
Infine, nella categoria L.P.3 si introduce il c.d. Centro Gestionale per l’Emergenza e di EVAC: il primo è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (come la portineria, la reception o il centralino), mentre l’EVAC è il Sistema di Allarme Vocale per scopi di Emergenza.
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