Con la riforma del condominio del 2012, in conformità con il principio di “trasparenza” sancito dalla giurisprudenza, è stato previsto all’art. 1129, co. VII, c.c. che “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica“.
L’amministratore senza specifica autorizzazione dell’assemblea, provvede all’apertura di un conto corrente bancario intestato al condominio, sul quale vanno depositati i contributi versati dai condomini per far fronte alle spese condominiali.
Obbligo di apertura del conto corrente
Si tratta di un dovere che grava direttamente sull’amministratore, e non sarà necessaria alcuna delibera da parte dell’assemblea; la sua omissione consente la revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea stessa o dell’autorità giudiziaria, su ricorso anche di un solo condomino, in virtù di esplicita previsione normativa.
Se vi fosse una delibera che autorizzasse l’amministratore a non aprire il conto corrente, sarebbe nulla, dunque impugnabile anche decorsi i trenta giorni dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, conseguentemente, l’amministratore rimarrebbe comunque passibile di revoca, anche giudiziaria, in virtù dell’obbligo ricadente sullo stesso.
Concludendo
L’amministratore dovrà recarsi in banca o in posta per l’apertura del conto corrente condominiale, esibendo o depositando copia della delibera assembleare di nomina, e così anche il neo-amministratore, subentrato al precedente in tutte le sue prerogative, potrà operare sullo stesso conto previo deposita della delibera di sua nomina.
I condomini hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia del conto corrente condominiale, in qualunque momento, senza alcuna possibilità di rifiuto da parte dell’amministratore.
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