Se il condominio fa riferimento alla collaborazione di un lavoratore dipendente, a quella di un libero professionista o stipula un contratto d’appalto per la fornitura di servizi o la prestazione di opere, assume la qualifica di sostituto d’imposta, cioè di colui che, dopo aver trattenuto sulla somma dovuta una determinata percentuale, è tenuto a versarla all’Erario a titolo di acconto o d’imposta sulla somma dovuta dai percipienti.
Il sostituto d’imposta
Il condominio, come gli altri soggetti elencati all’art. 23 del DPR n. 600/1973, quale sostituto d’imposta, al momento del pagamento, effettuerà una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dai percipienti.
Il condominio quindi si sostituisce a chi percepisce il reddito e, dopo aver trattenuto la percentuale prevista dalla legge, versa la somma all’Erario a titolo di acconto o d’imposta.
L’importo della ritenuta varia in base al tipo di attività svolta da colui che percepisce il reddito e dal tipo di regime fiscale a cui è sottoposto.
Prestazioni di lavoro dipendente
Spesso nei grandi condomini viene assunto un portiere; in questo caso il condominio sarà tenuto a trattenere e versare la relativa ritenuta sul compenso corrisposto al lavoratore dipendente, entro il 16 del mese successivo. A tale scopo il condominio deve compilare il modello F24 nel quale indicherà il codice 1001, relativo alla ritenute sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
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