Il nuovo GDPR 679/2016 in materia di privacy, ha previsto l’obbligo del “registro delle attività di trattamento“.
Si tratta di un nuovo obbligo che va adempiuto in maniera adeguata, altrimenti si può incappare in pesanti sanzioni.
Detto registro, è un documento in cui vanno riportate tutte le principali operazioni relative al trattamento di dati personali, poste in essere da una società, un’associazione, un esercizio commerciale o un libero professionista.
Il Garante della privacy, ha elaborato delle istruzioni apposite, in merito alla tenuta del registro, e in base a queste linee guida, viene confermata l’obbligatorietà della tenuta del registro anche per i condomini.
Quali sono i soggetti su cui grava l’obbligo del registro
Nell’ambito del settore privato, l’obbligo di tenuta del registro per le attività di trattamento, riguarda:
- imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
- titolari o responsabili, anche se con meno di 250 dipendenti, che effettuano trattamenti non occasionali;
- titolari o responsabili, anche se con meno di 250 dipendenti, che effettuano trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, GDPR o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 GDPR.
Obbligo del registro per i condomini
Per il condominio, sorge l’obbligo della tenuta del registro delle attività di trattamento quando tratta categorie particolari di dati; ad esempio, in caso di delibera su interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Oppure, nel caso in cui si debbano trattare dati sanitari di soggetti che hanno subito danni nei locali condominiali o quando si intenda acquisire informazioni su persone che presteranno la propria attività lavorativa per il condominio. In questo caso, l’obbligo sorge se vengono posti in essere particolari trattamenti. L’amministratore inoltre, che gestisce più condomini, non avrà un registro unitario, ma dovrà dividerlo in tante sezioni quanti sono i titolari per conto dei quali agisce.
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