La decisione dell’assemblea
L’assemblea che autorizza il parcheggio davanti al box, attribuisce una facoltà collegata al fatto che è normale che il suolo antistante un box venga maggiormente utilizzato da chi è proprietario del box stesso, ciò senza cancellare il diritto all’utilizzo di quello spazio da parte degli altri condomini.
L’assemblea adotterà la relativa decisione a maggioranza; non è dunque necessaria, l’unanimità.
Il passo carrabile
Cosa succede invece se il suolo antistante il box è pubblico? Di norma la sosta non è ammessa, ma se il proprietario ha ottenuto il cartello che avverte del passo carrabile?
Secondo la regola non è possibile sostare davanti al cartello di passo carraio, il quale viene richiesto per i box che si affacciano sulla strada pubblica, per evitare a chiunque la sosta davanti all’entrata.
Il proprietario paga un canone all’ente proprietario della strada – solitamente il Comune – che gli consente di entrare ed uscire liberamente dal locale con i propri veicoli.
Nonostante tutto, il passo carrabile e il relativo cartello, lo spazio antistante l’ingresso del box resta pubblico; quindi l’uso della strada pubblica per la sosta non può essere riservato in via esclusiva a determinati veicoli, nemmeno a quelli del proprietario.
Il titolare della licenza di passo carrabile ha dunque il solo diritto di transito per accedere ed uscire dal locale, e quindi, ha il diritto che lo spazio davanti all’entrata sia lasciato libero; ma non potrà parcheggiare l’auto davanti al passo carrabile, perché il suolo non è di sua proprietà e non ha alcun diritto esclusivo.
In sostanza, il parcheggio davanti al proprio box è inibito anche al proprietario che abbia ottenuto il passo carrabile, il quale non concede alcun diritto di sosta esclusiva.
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