Il diritto d’uso
Con sentenza n. 24301, del 2017, la Corte di Cassazione ha sancito che l’uso esclusivo in condominio, comporta una suddivisione delle facoltà di godimento differente, da quello di cui all’articolo 1117 codice civile.
All’interno del codice civile viene espressamente disciplinato il diritto d’uso, inteso come autonomo e specifico diritto reale, che si distingue dal diritto di proprietà; è un diritto che conferisce al titolare le facoltà di usare il bene e di acquisire i frutti del medesimo ben, minori rispetto quelle del proprietario.
Si tratta di un diritto strettamente collegato, alla vita del titolare; e se viene riconosciuto ad una persona giuridica non può superare i 30 anni.
Il diritto d’uso esclusivo nel condominio
I regolamenti di condominio o i contratti di compravendita delle singole unità immobiliari, spesso contengono espressioni di questo tipo: “diritto d’uso“, con cui si conferisce ad alcuni soggetti il diritto d’uso su determinati beni; in queste situazioni si pone il problema dei limiti di questo diritto
Diritto d’uso su beni ex art. 1117
All’interno dell’articolo 1117 codice civile, vi è l’elenco dei beni che si presumono comuni in condominio, salvo che “non risulti il contrario dal titolo“.
Ciò significa che quando nasce un condominio, sono le parti che possono decidere di sottrarre alla “comunione” alcuni dei beni che altrimenti sarebbero comuni.
L’attribuzione dell’uso esclusivo
Nel momento in cui sorge il condominio, vi è la possibilità quindi, di escludere parzialmente o completamente, alcuni beni dalla comunione ex art. 1117, è anche possibile attribuire l’uso esclusivo, su un bene condominiale, in favore di uno o più condomini ben individuati (esempio: il cortile o il giardino il cui “uso esclusivo” è attribuito coloro che sono proprietari di unità immobiliari con possibilità di accesso ad esse; o i lastrici solari e le terrazze a livello, attribuiti in “uso esclusivo” ai proprietari delle porzioni di piano sottostanti o ai lati ecc..)
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