Si trattava di nullità parziale, con sostituzione automatica e integrazione ope legis a fronte di quanto previsto dagli articoli 1418 e 1419 codice civile.
Secondo i giudici d’Appello, la delibera assembleare si limitava ad assegnare i posti auto, prescindendo dalla qualificazione del diritto.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, stabiliva infine che l’articolo 41 sexies, è una norma imperativa e inderogabile, di natura pubblicistica e con ripercussioni in ambito privatistico.
La norma in esame è da qualificarsi come imperativa ed inderogabile, di natura pubblicistica e con delle inevitabili ripercussioni in ambito privatistico.
Detta norma prevede in capo ad ogni singolo condomino un diritto reale di uso, di godimento dello spazio destinato al parcheggio nella misura e secondo i parametri predeterminati dalla stessa legge al momento in cui è stata realizzata la costruzione.
Se il diritto non viene riconosciuto perché il contratto di compravendita dell’unità immobiliare prevede la proprietà esclusiva del suolo in capo all’alienante, è affetto da nullità parziale e integrabile ope legis.
Infatti, il diritto è riconosciuto ai condomini sulla base dei singoli titoli di acquisto.
Solo i singoli condomini potranno dunque agire giudizialmente per la dichiarazione di nullità parziale della compravendita e, con il conseguente riconoscimento della titolarità del relativo diritto.
La titolarità del diritto dunque non riguarda il condominio, che con la delibera assembleare di assegnazione dei posti auto, ha disposto di un diritto individuale di proprietà di un solo condomino.
La delibera è nulla, e l’illegittima privazione del diritto d’uso dell’area pertinenziale potrà essere fatta valere giudizialmente solo dai singoli proprietari delle unità immobiliari, unicamente ai quali è riconosciuta la legittimazione ad agire.
© condominio.it – tutti i diritti riservati