Motivi di licenziamento
Se l’amministratore si accorge che il portiere di condominio non rispetta le principali norme del contratto di lavoro, lo può licenziare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
È necessaria la delibera dell’assemblea a maggioranza ordinaria, a sostegno della decisione dell’amministratore.
La giusta causa in tema di licenziamento, riguarda il dipendente che ha un comportamento talmente grave ed irreparabile, da non permettere la continuazione del rapporto di lavoro, nemmeno per un giorno; come ad esempio: l’ubriachezza in servizio o l’assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi.
La giurisprudenza inoltre individua altre fattispecie, come l’abbandono del posto di lavoro per i dipendenti con mansioni di custodia o sorveglianza; l’uso per questioni esclusivamente personali di un cellulare di servizio; ferie non autorizzate dal datore di lavoro; lo sproloquio o l’offesa grave.
Nelle situazioni sopra citate, il licenziamento ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della raccomandata di avviso di fine rapporto.
Il giustificato motivo soggettivo fa riferimento ad un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, non così grave però da rendere impossibile la prosecuzione provvisoria del lavoro; infatti al dipendente sarà concesso un periodo di preavviso di 45 giorni , se non usufruisce dell’alloggio, e di tre mesi se ha in dotazione l’alloggio.
Il giustificato motivo oggettivo
Se il licenziamento riguarda particolari circostanze che prescindono dal comportamento del lavoratore, allora si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come nel caso in cui vi siano sopravvenute ragioni economiche. In questo caso, l’assemblea, in seconda convocazione, decide con la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore complessivo dell’edificio, di sopprimere il servizio (se questo è previsto nel regolamento contrattuale servono almeno 500 millesimi).
Sarà necessario dare un preavviso di 12 mesi, al termine dei quali il portiere dovrà consegnare anche l’eventuale alloggio.
Malattia o inidoneità fisica
Se il Portiere viene colpito da una lunga malattia del lavoratore, si può ipotizzare il licenziamento con adeguato preavviso, solo però se si supera il periodo 180 giorni, da gennaio a dicembre.
In caso di sopraggiunta inidoneità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle sue mansioni, può essere motivo di licenziamento.
Nullo è il licenziamento per motivi politici, di religione, sindacali, razziali, di lingua o orientamento sessuale.
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