Cosa sono travi e pilastri?
I pilastri sono elementi resistenti verticali, della struttura portante di una costruzione (in cemento armato o in acciaio).
Le travi, sono collegamenti orizzontali tra i pilastri (in cemento armato, in acciaio o in legno), e rappresentano l’ossatura dell’edificio, ad esso legati indissolubilmente, attraverso un’incorporazione che li rende inseparabili, per cui risultano indispensabili per l’esistenza del fabbricato.
Travi e pilastri sono parti comuni
Con la riforma del 2012, sia i pilastri che le travi portanti, sono indicati esplicitamente tra le parti comuni necessarie, di cui all’articolo 1117 codice civile.
Ciò dipende dal fatto che si è voluto adeguare la disciplina condominiale alla realtà delle più moderne costruzioni, sottolineando che non vi sono differenze tra gli edifici con muri portanti e quelli con i pilastri; inoltre vi è la necessità di fornire una tutela diretta di tali beni mirando a farne rispettare la destinazione da tutti i condomini.
I principi affermati in giurisprudenza
La riforma del condominio, inserendo pilastri e travi portanti tra le parti comuni, ha recepito i principi già consolidati in giurisprudenza, secondo la quale: “la condominialità di entrambi, considerati parte organica ed essenziale dell’intero immobile“, sono elementi necessari, come i muri maestri, per l’esistenza del fabbricato.
Secondo le tecniche edilizie più innovative, l’ossatura dell’edificio non è costituita da muri in mattoni, ma da altri sistemi costruttivi (cemento armato, pilastri, travi, colonnati, ecc.), per cui l’espressione muro maestro va estesa sia “all’intelaiatura di pilastri e di architravi“, ma a anche ai muri perimetrali che li delimitano, senza i quali l’immobile “sarebbe uno scheletro vuoto privo di qualsiasi utilità“.
I pilastri e le travi rientrano nella comunione tra i proprietari delle diverse unità immobiliari che lo compongono, e indifferentemente destinati al servizio di tutti i condomini, di conseguenza le spese per la conservazione, manutenzione e il godimento devono essere sostenute in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.
I solai interpiano
Vero è che il nuovo articolo 1117 va contemperata con l’articolo 1125, per i “solai interpiano”.
La giurisprudenza prima della riforma, sosteneva che le travi portanti sono di proprietà comune vista la funzione di garantire stabilità dell’edificio, la stessa si era riferita anche ai solai di interpiano : “il solaio che divide due unità abitative l’una all’altra sovrastante, ed appartenenti a diversi proprietari” costituendone l’inscindibile struttura divisoria; stabilendo che “la manutenzione e ricostruzione di tutte le sue parti e, quindi, anche delle travi che ne costituiscono la struttura portante, e non siano meramente decorative del soffitto dell’appartamento sottostante compete in parti eguali ai due proprietari“.
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