La Cassazione, con la sentenza n. 5014 del 2018, si occupava di balconi aggettanti che non assolvevano ad alcuna funzione di sostegno o copertura, quindi erano esclusivamente un prolungamento della corrispondente unità immobiliare.
Bisognava dunque verificare se l’intervento di manutenzione, riguardasse la struttura portante, di proprietà esclusiva dal titolare dell’appartamento, o il rivestimento che, se ha una funzione estetica, costituisce bene comune di tutti i condomini.
La valutazione della natura comune del bene
La Corte di Cassazione spiegava che la valutazione circa la natura comune delle parti dei balconi, interessate dai lavori di manutenzione, necessita di una verifica in concreto e tendenzialmente, insindacabile, fatta dal giudice di merito.
Sulla base della documentazione fotografica in atti, i giudici, hanno ritenuto che la forma geometrica e la simmetrica disposizione delle proiezioni esterne delle balconate, cui accedono le balaustre e le solette, conferiva alla facciata del fabbricato una particolare connotazione che si traduceva in una peculiare conformazione del decoro architettonico.
Le balaustre dei balconi avevano un rivestimento in intonaco in armonia con quello della restante facciata, e una superficie complessiva che impegnava una parte considerevole della facciata, venendone quindi a costituire un elemento integrante.
Conclusioni della Cassazione
Si è dunque considerato la complessiva conformazione del fabbricato; e solo dalla visione unitaria della facciata era possibile stabilire quale fosse la nozione di decoro dello stesso, e quindi apprezzare la natura ornamentale e decorativa dell’elemento del singolo balcone.
La Corte di Cassazione, concludeva infine, sottolineando che i giudici di merito hanno optato per la natura comune delle balaustre dei balconi, in quanto destinate a contribuire nel loro insieme all’aspetto estetico del fabbricato assicurando l’euritmia architettonica della facciata.
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