Il caposcala può coadiuvare l’amministratore in alcune attività
In condominio, ci sono alcune attività che riguardano la gestione e la conservazione delle parti comuni dello stesso, che possono essere gestire anche da un “caposcala” nominato appositamente dall’amministratore.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 163 del 2015, precisava che, l’amministratore non deve necessariamente svolgere tutte le attività a lui attribuite, ma può anche avvalersi dell’aiuto di soggetti terzi.
L’amministratore e il mandato con rappresentanza
Il ruolo dell’amministratore di condominio, è paragonabile a quello conferito attraverso un mandato con rappresentanza, per cui ad esso, di conseguenza, si applicano tutte le norme in materia civilistica, relative al mandato.
L’aiutante nominato dall’amministratore, perché svolga alcune delle sue attività è, riconducibile alla figura del sostituto del mandatario.
Da evidenziare però, che la responsabilità per le azioni compiute da quest’ultimo, ricade esclusivamente in capo al soggetto che lo ha nominato.
Chi nomina il caposcala e le sue funzioni
Il caposcala, che coadiuva l’amministratore, può essere nominato anche direttamente dall’assemblea, o può essere una figura, prevista dal regolamento di condominio, e le sue funzioni possono essere sia di assistenza dell’amministratore, che di controllo del suo operato: in tal caso, la figura alla quale il caposcala può essere assimilato è quella del consiglio dei condomini.
La decisione della Corte d’Appello di Lecce
La Corte di Appello di Lecce, ha dunque respinto il ricorso dei condomini, contro la nomina da parte dell’amministratore, di un caposcala addetto alla riscossione delle quote condominiali e dei pagamenti inerenti i consumi d’acqua.
La nomina di un amministratore con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile lo rende, infatti, legale rappresentante verso l’esterno dei condomini, in grado di gestire e conservare le parti comuni di un edificio sia autonomamente che attraverso l’ausilio di soggetti terzi.
© condominio.it – tutti i diritti riservati