Cos’è il sottotetto del condominio?
Il sottotetto del condominio, è l’ambiente che si trova tra il soffitto dell’ultimo piano e il tetto dell’edificio, ed ha la funzione di proteggere le stanze di detto piano, sia dal caldo, che dal freddo e dall’umidità.
Esso costituisce una specie di camera d’aria, racchiusa tra la struttura del tetto e il solaio.
Le novità della riforma in materia di sottotetto del condominio
La Legge di riforma del condominio, n. 220 del 2012, ha inserimento il sottotetto nell’elenco dei beni di proprietà comune, previsti al punto 2 dell’articolo 1117 codice civile, di conseguenza vengono applicate le regole previste dal codice per le parti comuni dell’edificio e i criteri di ripartizione delle spese individuati dall’articolo 1123 codice civile.
La giurisprudenza ha però sempre sottolineato che, nel caso in cui il sottotetto del condominio, come locale non abitabile, né calpestabile, fosse destinato esclusivamente a servire da protezione e isolamento per le unità immobiliari dell’ultimo piano, esso deve intendersi di pertinenza delle stesse, e di proprietà esclusiva dei relativi proprietari.
Le caratteristiche del sottotetto
Se invece, il sottotetto del condominio, presenta dimensioni e caratteristiche tali da permettere l’utilizzazione come vano autonomo, sia in concreto che in via potenziale, e risulti oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, va inserito tra le parti comuni del condominio.
Il sottotetto del condominio, è un bene comune quando tutti i condomini possono accedervi agevolmente, o se al suo interno sono posti impianti condominiali, oppure se il sottotetto permette l’accesso al tetto, o serve al passaggio dei cavi delle antenne e degli sfiati delle cucine, ecc…-
Conclusioni
Il Legislatore, con la riforma del 2012, ha recepito il costante orientamento della giurisprudenza.
In ogni caso, a seguito della riforma, per verificare se il sottotetto sia o meno condominiale, è necessario innanzitutto fare riferimento ai titoli (di acquisto e regolamento contrattuale), oppure valutare in concreto o in via potenziale, e se per le sue caratteristiche strutturali e funzionali lo stesso sia oggettivamente destinato ad un uso comune a vantaggio di tutti i condomini.
© condominio.it – tutti i diritti riservati