Le novità contenute nella legge di riforma
Il codice civile, all’articolo 70 disp. att., prevede che il regolamento di condominio possa contenere l’indicazioni di sanzioni pecuniarie, nei confronti di chi viola le sue disposizioni.
Tale articolo è stato modificato dall’articolo 14 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, che dice “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.
Le novità introdotte con la riforma
La legge di riforma, ha la funzione di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento condominiale, così prevede sanzioni incisive per il condomino che viola lo stesso.
Il bisogno di aggiornare le sanzione è stato recepito dalla legge di riforma del condominio, sia dal punto di vista dell’efficacia preventiva, che di quella punitiva.
L’applicazione delle sanzioni ai condomini
E’ da sottolineare che la sanzione può essere applicata solo ai proprietari degli immobili, e non a chi detiene lo stesso a diverso titolo.
Per la Corte di Cassazione (sentenza n.10837 del 1995) infatti, l’articolo 70 disp. att. codice civile, è una norma eccezionale, in quanto fa riferimento ad una pena di natura privata, destinata ai condomini e, dunque non può essere applicata ai conduttori, in quanto estranei all’organizzazione condominale.
La norma si applica solo se nel regolamento, vi è un’esplicita previsione, di conseguenza, se non vi è alcun riferimento, è illegittima la delibera, che prevede a carico di alcuni condomini, l’applicazione di sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento.
L’amministratore di condominio, che per legge deve garantire l’osservanza del regolamento, non ha bisogno della delibera condominale, per potersi attivare e far cessare gli abusi, e può irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini che violano il regolamento, sempre che lo stesso lo preveda.
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