La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7395 del 2017, pronunciata a seguito del ricorso, fa riferimento ad un precedente (Cassazione n. 24654 del 2010) che, in riferimento all’articolo 63 disp. att. al codice civile, prevedeva: “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Dovendosi individuare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63, comma 2, disp. att. codice civile, quando sia insorto l’obbligo di partecipazione a spese condominiali per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (ristrutturazione della facciata dell’edificio condominiale), deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione”.
Il momento in cui sorge l’obbligazione
Tutto ciò è necessario per imputare l’obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, salvo diversi accordi tra gli stessi, che comunque non sono opponibili al condominio.
Una volta perfezionata l’alienazione dell’immobile, il venditore non sarà più condomino, e non avrà più diritto di partecipare alle assemblee, per cui “non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. codice civile, per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio”. Ciò è quanto affermato dalla Cassazione con giurisprudenza ormai consolidata (Cass. sentenze n. 23345 del 2008, e n. 23686 del 2009).
La conclusione della Cassazione
La Cassazione in ogni caso, con detta ordinanza stabiliva che: “per quanto dapprima detto, obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio è chi era condomino, giacché il proprietario dell’unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione. La circostanza della vendita dell’unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, può impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63, comma 1, disp. att. codice civile, ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento”.
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